LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ETTORE SIBILIA PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Casperia n. 30, presso l’avv. Rinaldi Guido, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE di ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 1157/08, depositata il 21 gennaio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 marzo 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Guido Rinaldi per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’estinzione del processo.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
Che la Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 1157/08, depositata il 21 gennaio 2008;
che, nell’imminenza dell’udienza di discussione, il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso “per definizione bonaria ex Delib. C.C. n. 31 del 2009”;
che la rinuncia, pur non potendo produrre gli effetti propri di tale atto, in mancanza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, è tuttavia idonea a comprovare la cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010