Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11552 del 12/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3196/2007 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CICCARONE Benedetto, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento n. 38/07 RUOLO del GIUDICE DI PACE di MILANO emesso il 15/01/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

RILEVATO IN FATTO

che D.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 15 gennaio 2007 con il quale il giudice di pace di Milano ha convalidato il trattenimento presso il centro di permanenza di *****;

che il ricorso, sottoscritto personalmente non è stato notificato;

che il p.g. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile perchè sottoscritto dalla parte personalmente e non da difensore abilitato munito di procura speciale.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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