Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11553 del 12/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3551/2007 proposto da:

R.C., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERO in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TARANTO, in persona del Prefetto p.t., QUESTURA DI TARANTO, in persona de Questore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. R.G. 70/06 del GIUDICE DI PACE di TARANTO, depositato il 20/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 0/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

RILEVATO IN FATTO

che R.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 6 novembre 2006 con il quale il giudice di pace di Taranto ha rigettato l’opposizione proposta contro il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Taranto;

che il ricorso non è stato depositato;

che il p.g. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile.

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è improcedibile;

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010

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