LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – est. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.A.G., con domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella n. 41, presso l’Avv. Burragato Rosalba che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Claudio Defilippi, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Brescia n. 385/05 Ruolo emesso in data 8 febbraio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Fittipaldi Onofrio;
viste le conclusioni del P.G. Dott. Apice Umberto che ha richiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.A.G. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.500,00 per anni due e mesi sei di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Milano a far tempo dal marzo 1998 e quindi alla Corte d’appello e alla Corte di cassazione e definito con sentenza del maggio 1999.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
Con provvedimento in data 10 marzo 2010 e’ stato designato quale estensore il Cons. Vittorio Zanichelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso con cui si denuncia l’insufficiente liquidazione del danno morale operata dalla Corte d’appello e’ manifestamente infondato.
Premesso che il periodo di irragionevole durata e’ stato determinato nella non contestata misura di anni due e mesi sei, la liquidazione dell’equo indennizzo in Euro 2.500,00 e’ perfettamente in linea con i parametri indicati dalla Corte europea, posto che, contrariamente all’assunto del ricorrente, il periodo da considerare ai fini dell’indennizzo e’ unicamente quello eccedente la misura ritenuta ragionevole (ex multis Cassazione civile, sez. 1^, 14 febbraio 2008, n. 3716; Cassazione civile, sez. 1^, 19 novembre 2007, n. 23844).
Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010