Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11587 del 13/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Regionale per la Calabria in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SANITART SNC di T.A. in persona del liquidatore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 157/2007 della Commissione Tributaria Regionale di CATANZARO – Sezione Staccata di REGGIO CALABRIA del 21.11.07, depositata il 28/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della società Sanitari di Turano Angelo & C. (che è rimasta intimata) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale IVA per il 1987, la C.T.R. Calabria, disattendendo l’istanza dell’Ufficio di revoca dell’ordinanza di estinzione del giudizio (pronunciata a seguito di presentazione di domanda di chiusura di lite fiscale pendente e di quietanza del relativo pagamento), dichiarava che nella specie era applicabile la normativa sul condono.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale, deducendosi violazione e falsa applicazione della L. n. 656 del 1994, art. 2 quinquies, di conversione del D.L. n. 544 del 1994, si afferma che nella specie la cartella costituiva semplice riscossione basata sulla dichiarazione IVA dello stesso contribuente e pertanto, non essendovi alcun esercizio del potere discrezionale della P.A., non era configurabile lite pendente) è manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, il D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, che accorda al contribuente la possibilità di determinare l’estinzione delle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengono esclusivamente all’irrogazione delle sanzioni, attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della lite medesima, richiede l’esistenza di una controversia fiscale tra contribuente e Amministrazione, che sia effettiva e non meramente apparente, cioè che concerna l’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti dell’imposizione, e non si limiti (come nella specie) al momento della liquidazione dell’imposta in base a criteri predeterminati dalla legge ed attraverso semplici operazioni contabili, (v. cass. n. 11354 del 2003).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Calabria.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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