LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOLE FRUTTA DI D’ANGIO’ ANTONIETTA e C. S.A.S., già Sole Frutta di D’Angiò Silvana e C. S.a.S., in persona dell’omonima legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, (studio avv. ANTONIO D’ALESSIO), presso lo studio dell’avvocato ADDESSI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINELLI MAURIZIO, giusta procura ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FRIGOTHERM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato VITALE ELIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSARI GIANCARLO, LA GUARDIA PAOLA, giusta procura alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
SIARCO S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 173/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, del 3/5/06, depositata il 21/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che si riporta alle conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
1. – Viene impugnata la sentenza n. 173/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, del 3/5/06, depositata il 21/08/2006.
Resiste con controricorso l’intimata.
2. – Veniva attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., per la pronuncia della inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e comunque per il suo rigetto per manifesta infondatezza.
3. – Per l’udienza fissata per la camera di consiglio, perveniva tempestiva rinuncia del ricorrente, sottoscritta personalmente e dal difensore, notificata alla controparte che ha aderito.
Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può essere dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione.
PQM
LA CORTE Dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010