Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.11670 del 13/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6303-2007 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 44, presso lo studio dell’avvocato CALVOSA SILVIO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1194/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 2.1.06, depositata il 12/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

PREMESSO IN FATTO

che la sig.ra S.M. propose opposizione a due verbali di accertamento di due diverse violazioni del codice della strada elevati alla stessa data e alla stessa ora in due punti diversi della città e dagli stessi agenti della Polizia Municipale di Roma;

che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’opposizione, annullando uno dei due verbali;

che la sig.ra S. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata;

che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il Giudice di pace, preso atto della contraddittorietà dei due verbali opposti non potendo l’autovettura della opponente trovarsi contemporaneamente in due diversi punti della città tra loro distanti, abbia poi annullato uno soltanto dei due verbali senza darne alcuna motivazione e scegliendo sostanzialmente a caso il verbale da annullare;

che il motivo è manifestamente fondato, essendo effettivamente la sentenza impugnata priva di qualsiasi motivazione sul punto indicato dalla ricorrente;

che con il secondo motivo, denunciando ancora vizio di motivazione, si lamenta che il giudice di merito non abbia esaminato la pianta della città, prodotta dalla opponente, dalla quale risultava la notevole distanza tra i due punti della città in cui erano stati effettuati gli accertamenti;

che il motivo è inammissibile, attenendo a circostanza – la distanza tra i luoghi dei due accertamenti – non smentita ma anzi confermata nella sentenza;

che la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio oli legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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