LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Genova, con ordinanza n. R.G. 15714/07 del 20/02/08, depositata il 21/02/08, nel procedimento pentente fra:
I.F.;
CONDOMINIO DI *****;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
PREMESSO IN FATTO
che la Sig.ra I.F. propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su richiesta del Condominio di *****, per il pagamento di spese condominiali;
che l’adito Giudice di pace di Sestri Ponente dichiarò, con sentenza 8 ottobre 2007, n. 804, la propria incompetenza in favore del Tribunale di Genova, davanti al quale pendeva la causa, connessa, di impugnazione delle delibere assembleari di ripartizione delle spese;
che il Tribunale di Genova, adito con atto di riassunzione della causa, ha quindi richiesto di ufficio il regolamento di competenza;
che, avviata la procedura camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per la declaratoria della competenza del Giudice di pace di Sestri Ponente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, in accoglimento della richiesta del Tribunale di Genova, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Sestri Ponente, dato il carattere funzionale e pertanto inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo a conoscere della relativa opposizione (per tutte, Cass. Sez. Un. 10984/1992), inderogabilità che non subisce eccezione neppure in ipotesi di connessione (in termini, per tutte, Cass. 6054/2006, SS.UU. 4421/07);
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente regolamento, richiesto di ufficio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Sestri Ponente.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010