Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.11726 del 14/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Pres. di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Pres. di sezione –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Pomponio Leto 2, presso l’avv. Stronati Claudio, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;

– ricorrente –

contro

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli 15, presso l’avv. Mauro Amadio, rappresentato e difeso dall’avv. Baratta Sergio, giusta delega in calce del ricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma). Sez. n. 3, n. 47/3/06, del 28 aprile 2006, depositata il 9 novembre 2006. notificata il 17 luglio 2007;

Uditi gli avv.ti Claudio Stronati per il ricorrente e Mazzone per delega per il controricorrente;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Udito il P.G., nella persona dell’Avvocato Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma di una cartella esattoriale relativamente al contratto di somministrazione di acqua potabile assicurata dal Consorzio.

La Commissione adita, ritenuto che nella specie la pretesa agita dal Consorzio non fosse di natura tributaria, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale, rilevato, da un lato, la non contestata natura contrattuale del credito discusso in giudizio e, dall’altro, il potere dell’ente di utilizzare la cartella esattoriale per la riscossione delle proprie entrate patrimoniali, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario.

Avverso tale sentenza la sig.ra P.G. propone ricorso per cassazione con due motivi, con il primo dei quali contesta il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Resiste il Consorzio con controricorso.

MOTIVAZIONE Preliminarmente deve essere rilevato il difetto di procura speciale per la proposizione del ricorso di cassazione, dato che nel ricorso si dichiara che il procuratore e difensore agisce “in virtù di mandato a margine del ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma”. Invece, “nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; ne consegue che se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal cit. art. 83, comma 21, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata” (Cass. 8708 del 2008). Inoltre “il requisito di specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi, “ex professo”, il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue, come necessario corollario, che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, e, pertanto, è inammissibile un (ricorso) sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto (introduttivo del giudizio di primo grado)” (Cass. n. 2125 del 2006).

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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