Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.11731 del 14/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Lucani 1, presso lo studio dell’avv. SARTORIO Giuseppe, che lo rappresenta e difende per mandato in atti unitamente all’avv. Marco Provera;

– ricorrente –

contro

Università degli Studi di Napoli Federico II, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Azienda Ospedaliera Universitaria *****, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 332/2009, depositata il 9/3/2009 dalla Corte di appello di Napoli;

Udita la relazione della, causa svolta nella Pubblica udienza dell’11/5/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Provera;

Sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dr. IANNELLI Domenico, che ha concluso per la dichiarazione della estinzione del giudizio.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

letto il ricorso proposto da T.A. per la cassazione della sentenza n. 332/2009, depositata il 9/3/2009 dalla Corte di appello di Napoli, rilevato che ha resistito con controricorso soltanto l’Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;

preso atto della rinuncia al ricorso successivamente presentata dal T. e sottoscritta anche dai difensori del ricorrente, oltre che dall’avvocato dello Stato per adesione;

considerato che occorre di conseguenza dichiarare l’estinzione del processo senza necessità di pronunciare sulle spese.

PQM

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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