Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11779 del 14/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. ed est. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Frigoriferi Tavazzano Magazzini Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante M.C.J.L., domiciliata in Roma, via Oslavia n. 39/F, presso l’avv. Bianco Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Tavazzano con Villavesco, in persona del sindaco in carica, domiciliato in Roma, viale Parioli n. 43, presso l’avv. D’Ayala Valva Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 67/38/04 della Commissione tributaria regionale di Milano, depositata in data 3 gennaio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2010 dal consigliere relatore dott. Sergio Bernardi;

viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUZIO Riccardo che concluso per la declaratoria di estinzione del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società per azioni Frigoriferi di Tavazzano Magazzini Generali impugnò l’avviso di accertamento ICI notificatole per un terreno con sovrastanti fabbricati industriali per gli anni 1997, 1998 e 1999. La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi respinse il ricorso. La società ha proposto ricorso per la cassazione della CTR della Lombardia che ha rigettato l’appello con tre motivi.

Il Comune si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del ricorso per cassazione, sottoscritta per accettazione dal procuratore del Comune. L’accordo concerne anche la compensazione delle spese processuali.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza pronuncia in punto spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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