Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.11847 del 14/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2332/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 15.12.08, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, visto il ricorso per Cassazione RG n. 12343/2005 proposto dall’Inps nei confronti di S.C.S., avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 2332/2008;

visto l’atto di rinuncia al ricorso ritualmente comunicato allo S.;

visto l’art. 391 c.p.c.;

ritenuto che non si deve provvedere sulle spese perche’ la controparte non si e’ costituita.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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