Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.11874 del 14/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE CEPRANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso e Delib.

G.C. n. 71 del 2008, dall’Avv. CITTADINI Patrizio, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n. 56, presso lo studio dell’Avv. Simonetta Abbondanzieri;

– ricorrente –

contro

TRUST METAL PLASTON SPA, con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 700/40/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione n. 40, in data 13/12/2007, depositata il 24 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 marzo 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. IANNELLI Domenico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 10830/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione :

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 700/40/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, il 13.12.2007 e DEPOSITATA il 24 dicembre 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello della società contribuente, riformando la decisione di primo grado ed annullando l’avviso di accertamento impugnato.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento e liquidazione TARSU per l’anno 2000, è affidato ad un motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 66, nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 325 e 327 c.p.c..

2 – L’intimata società non ha svolto difese in questa sede.

3 – Con il primo mezzo il Comune di Ceprano, rileva l’illegittimità della pronuncia di secondo grado, deducendo di avere eccepito, con l’atto di costituzione innanzi la CTR, la tardività dell’appello, per essere stato proposto in data 16.09.2006, mentre la decisione di primo grado risultava depositata in data 14.06.2005. Lamenta la totale assenza di motivazione, tenuto conto della sostanziale pronuncia implicita di rigetto della formulata eccezione, deducendo la violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c..

Il motivo sembra fondato, tenuto conto che il termine lungo di un anno e 46 giorni per proporre appello, avverso la decisione resa in prime cure dalla CTP di Frosinone, depositata il 14.06.2005, coincideva con il 30 luglio 2006, ed essendo tale giorno festivo veniva a scadenza il successivo 31.07.2006; mentre l’appello, come rilevato, risulta proposto in data 16.09.2006.

4 – Per tale motivo, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ed accolto, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri mezzi.

Il Consigliere Relatore Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza;

Considerato che non sussistono i presupposti per disporre la ripetizione delle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e dichiara non ripetibili le spese.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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