LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
L.F. residente a *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Sezione n. 04, in data 13/04/2006, depositata il 19 maggio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Massimo Fedeli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 16659/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 12/2006, pronunziata dalla CTR di Venezia Sezione n. 04 il 13.04.2006 e DEPOSITATA il 19 maggio 2006.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso sul TFR, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 18.
2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
3 – Al quesito formulato a conclusione dell’unico mezzo, deve rispondersi richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“l’indennità di fine rapporto erogata dall’ENPAM ai medici convenzionati ambulatoriali, pur in difetto di un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, è comunque, riconducibile alla seconda, residuale, ipotesi configurata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, lett. a) e, di conseguenza, è soggetta alla disciplina fiscale di cui al successivo art. 17, comma 2" (Cass. n. 18307/2004, n. 7795/2003, n. 6065/2002, n. 7982/2001, n. 19401/2005).
4 – Ciò stante, la decisione impugnata resiste alle prospettate censure e si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo rigetto per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons.
Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;
Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2010