Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.11933 del 17/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato VENDUTI MARIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. *****, elettivamente 12 domiciliato in ROMA, VTA DELLA CAFFARELLETTA 48, presse lo studio dell’avvocato CARBONE RAFFAELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA *****, C.R.

*****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 259/2005 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, emessa il 31/3/2005, depositata il 31/03/2005, R.G.N. 264/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha conclusio per l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Premesso che B.L. ha rinunciato, con atto, sottoscritto dal difensore, del *****, al ricorso per Cassazione nei confronti di C.G. e della s.p.a. Fondiaria Sai;

rilevato che C.G., resistente, nel dare atto che il suo difensore era deceduto, in pari data ha accettato la rinuncia, mentre la Fondiaria Sai non ha svolto attivita’ difensiva;

ritenuto pertanto che va dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione e che non si deve pronunciare sulle spese processuali;

visti gli. artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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