LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.L. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato VENDUTI MARIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G. *****, elettivamente 12 domiciliato in ROMA, VTA DELLA CAFFARELLETTA 48, presse lo studio dell’avvocato CARBONE RAFFAELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
FONDIARIA SAI SPA *****, C.R.
*****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 259/2005 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, emessa il 31/3/2005, depositata il 31/03/2005, R.G.N. 264/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2010 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha conclusio per l’estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Premesso che B.L. ha rinunciato, con atto, sottoscritto dal difensore, del *****, al ricorso per Cassazione nei confronti di C.G. e della s.p.a. Fondiaria Sai;
rilevato che C.G., resistente, nel dare atto che il suo difensore era deceduto, in pari data ha accettato la rinuncia, mentre la Fondiaria Sai non ha svolto attivita’ difensiva;
ritenuto pertanto che va dichiarata l’estinzione del giudizio di Cassazione e che non si deve pronunciare sulle spese processuali;
visti gli. artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010