Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.11951 del 17/05/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26472-2006 proposto da:

L.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato PORZIO ANTONIO HECTOR, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARTOLINI MARCELLO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TAMBURINI BRUNO & FIGLIO CICLI MOTO ACCESSORI SNC *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1429/2005 del GIUDICE DI PACE di RIMINI, emessa il 10/10/2005, depositata il 30/11/2005, R.G.N. 851/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARCELLO BARTOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO L.M. convenne in giudizio la Tamburini s.n.c. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro stradale nel quale era stato coinvolto lo scooter di sua proprietà.

Il giudice di pace adito respinse la domanda.

La sentenza è stata impugnata dal L. con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo, suddiviso in due sub-motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è inammissibile, essendo censurata, dinanzi a questa corte, la motivazione di una sentenza pronunziata secondo equità non sotto il profilo della sua inesistenza, ma della sua (pretesa, quanto nella specie impredicabile, avendo il GDP ampiamente e correttamente motivato il proprio decisum) contradditorietà e illogicità.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472