Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.12036 del 17/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26897-2005 proposto da:

A.W., *****, A.L., *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGOCCIONI TIZTANO;

– ricorrenti –

contro

P.D., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA DINO, che lo rappresenta g difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2312/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato FRANZINI Ludovica, con delega depositata in udienza dell’Avvocato ROMANELLI Guido Francesco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto estinzione per mancanza di interesse;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse; deposita altresì richiesta di attestazione alla Corte di Appello di Milano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.W. e A.L. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 13.7/27.8.2004 della Corte di appello di Milano, cui ha resistito con controricorso P. D..

Nelle more del giudizio, A.S., quale comproprietaria del fondo per cui è causa, ha proposto opposizione di terzo avverso la ricordata sentenza.

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13.5/19.6.2008, avverso cui non risultano proposte impugnazioni, ha accolto la predetta opposizione e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della sentenza oggetto di ricorso per cassazione.

I ricorrenti hanno presentato memoria, con cui, riassunti i fatti quali in precedenza descritti, hanno instato perchè fosse dichiarata la cessazione della materia de contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’avvenuta declaratoria di nullità, pronunciata a seguito di opposizione di terzo, della sentenza oggetto del ricorso per cassazione qui in esame comporta la sopravvenuta cancellazione dal mondo giuridico della sentenza stessa.

Come è conseguente, tale pronuncia comporta sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione, atteso che ogni pronuncia al riguardo è stata resa impossibile dalla declaratoria di nullità della sentenza oggetto di ricorso.

Il difetto di interesse di cui si è detto comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, che deve essere pertanto qui dichiarata.

Attese le ragioni della dichiarata inammissibilità, appare congruo compensare integralmente le spese relative al presente procedimento.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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