Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12070 del 17/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini 29, presso l’avv. Manfredi Bettone, rappresentato e difeso dall’avv. Giovannelli Tiziano giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 111/10/07 del 14/12/07.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, quale giudice di rinvio, che ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto i ricorsi riuniti del contribuente contro avvisi di accertamento INVIM. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Il primo motivo, con il quale si assume che il beneficio di cui si tratta spetta anche a chi ristrutturi un fabbricato, è inammissibile in quanto – come risulta anche dalla sentenza impugnata – la spettanza del beneficio in caso di opere di mera ristrutturazione di fabbricati è già stata esclusa da questa Corte nella sentenza di cassazione con rinvio.

Il secondo motivo, con il quale si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, è inammissibile per genericità, limitandosi il ricorrente a lamentare la mancata rivisitazione delle risultanze probatorie richiesta dalla Cassazione e non indicando alcun fatto controverso riguardo al quale – in base al tenore ratione temporis dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – possa evidenziarsi un difetto motivazionale”;

che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre accessori di legge.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010

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