Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.12104 del 18/05/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALFA IMPORT EXPORT DI FELCINI FRANCO S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

DANDINI 8/N (STUDIO LEGALE DE MURTAS LUCIANO), presso la studio dell’avvocato JONNA MARCELLO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di Roma del 6/04/09, rep. 80477;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 352/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/07/2008 R.G.N. 1039/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata del 7 luglio 2008 la Corte di appello di Ancona confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata dichiarata la inammissibilita’ delle opposizione proposta dalla Alfa Import Export s.a.s di Felcini Franco alla cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, ritenendola tardiva in quanto non proposta nei 40 giorni dalla notifica, come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con un unico motivo, illustrato da memoria. L’Inps ha depositato procura ed ha partecipato alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, lamentando violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 sostiene la societa’ ricorrente che il termine per opposizione, al pari di quanto statuito per l’opposizione di cui al R.D. n. 639 del 1910 non sarebbe perentorio. Il ricorso non puo’ essere accolto.

Ed infatti la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 14692 del 2007 e da ultimo n. 2835 del 5 febbraio 2009) afferma che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perche’ diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimita’ costituzionale per contrasto con l’art. 24 Cost., poiche’ rientra nelle facolta’ discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 3^ del 2007), ne’ per contrasto con l’art. 76 Cost. e art. 77 Cost., comma 1, rientrando nell’ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso”.

Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese della discussione orale a favore dell’INPS liquidate in Euro 11,00, oltre millecinquecento/00 Euro per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472