Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.12116 del 18/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.M. ***** nella sua qualita’ di procuratore generalo delle Sigg.Re S.A. e S.

C., considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI MAIO PASQUALE con studio in 80145 NAPOLI, VIA EMILIO SCAGLIONE 68, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato DE PORCELLINIS CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato INFANTE MAURIZIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.P., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3140/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 5/11/2004, depositata il 29/12/2004, R.G.N. 571/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2010 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilita’.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.M. quale procuratore generale di S.A. e S.C. le quali agiscono in proprio e quali eredi del padre S.V. proponeva ricorso per Cassazione nei confronti di P.L. contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli 5.11 – 29.12.2004.

P.L. resisteva con controricorso.

E.M., nella qualita’ suddetta depositava rinuncia al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La rinuncia al ricorso risulta firmata dal difensore della parte ricorrente avv. Pasquale Di Maio e “…per adesione…” dal difensore della parte controricorrente avv. Maurizio Infante.

Non risultando dalle procure in atti che detti difensori siano muniti del “…mandato speciale…” previsto dall’art. 390 c.p.c., comma 2, non e’ possibile dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c..

Deve pero’ ritenersi provato sulla base di detto documento che sia venuto meno l’interesse all’impugnazione. Di conseguenza va dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso per Cassazione.

Data la posizione processuale attuale delle parti (tra l’altro entrambe nel documento suddetto hanno chiesto la compensazione delle spese), sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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