Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.12118 del 18/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. *****, da considerare elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CIROLLA SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato INTROCASO DONATO, rappresentata e difesa dall’avvocato PARISE GAETANO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 615/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 27/1/2004, depositata il 07/12/2004, R.G.N. 950/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. proponeva ricorso per Cassazione nei confronti di C.V. contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro 27.1 – 7.12.2004, C.V. resisteva con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto ribadire che “Ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilita’, per il ricorso per Cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perche’ il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, cosi’ da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate” (Cass. Sentenza n. 15808 del 12/06/2008).

Nella fattispecie G.G., nel ricorso, prima di esporre i motivi, ha esposto i fatti di causa in modo del tutto generico ed eccessivamente sintetico cosi’ da non consentire a questa Corte Suprema di avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo. Ne’ tali dati emergono dal seguito del ricorso (ed in particolare dal contenuto dei motivi).

Non rimane pertanto che dichiarare (in conformita’ con quanto richiesto dal P.M.) l’inammissibilita’ del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00 Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento/00 Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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