Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12158 del 18/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.B., con domicilio eletto in Roma, via Cristoforo Colombo n. 437, presso l’Avv. Caruso Renato che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. Ernesto Refolo, come da procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza depositato il 19 novembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.B. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Lecce e conclusosi, dopo il gravame alla Corte d’appello di Lecce, avanti la Corte di cassazione.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso, nei limiti in cui può essere esaminato in quanto corredato dai prescritti quesiti, è manifestamente infondato.

La prima censura attiene alla ritenuta erronea valutazione del giudice del merito che non ha computato nella durata del processo la fase svoltasi avanti all’Autorità amministrativa.

Premesso che la fase di cui si tratta è consistita nel tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. n. 23 del 1993, art. 69 è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Ai fini delta determinazione delta ragionevole durata del processo, deve tenersi conto dei comportamento di ogni autorità chiamata a concorrere ai procedimento, quindi anche di quella chiamata a trattare una fase amministrativa preliminare necessaria per la quale non sia previsto alcun termine di espletamento; qualora, viceversa, la fase amministrativa, che precede il giudizio, sia regolata da uno specifico termine di durata, questa non rileva ai fini della durata del giudizio” (Sez. 1, Sentenza n. 23385 del 09/11/2007). Poichè il richiamato procedimento amministrativo è soggetto a termini precisi, decorsi i quali è proponibile il ricorso all’Autorità giudiziaria, correttamente il giudice a quo non ne ha tenuto conto nel computato della durata del procedimento presupposto.

Inammissibile è poi l’ulteriore censura sintetizzata nella seconda parte del quesito afferente al primo motivo dal momento che non vi è ragione di discettare di una presunta distinzione operata dal giudice del merito tra anni di eccedenza e anni di non eccedenza del termine, posto che il medesimo ha correttamente valutato la durata complessiva del giudizio (anni cinque e mesi sette per la fase di merito e quella di legittimità) giungendo alla conclusione del mancato superamento del termine di ragionevole durata, in piena sintonia con i parametri della Corte europea.

Inammissibile è altresì il secondo motivo in quanto innanzitutto il quesito è generico e comunque ogni questione relativa alla sussistenza e all’ammontare del danno presuppone il preventivo accertamento di un’eccessiva durata del processo, nella specie esclusa.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010

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