LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gonzaga 37, presso Battaglia Salvatore, rappresentato e difeso dall’avv.to DI FRANCESCO Olindo, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la decisione n. 101/14/07 della Commissione tributaria regionale di Palermo, emessa il 1 ottobre 2007, depositata l’8 febbraio 2008, R.G. 4014/06;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che si è riportato alla relazione in atti;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 aprile 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
FATTO E DIRITTO
rilevato che in data 12 marzo è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:
Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Letti gli atti depositati, osserva:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente del diniego dell’istanza di rimborso IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2001. Il contribuente, S.A., medico di famiglia, contesta di essere soggetto all’imposizione IRAP in quanto svolge la sua attività senza l’ausilio di dipendenti e senza alcun cespite estraneo alla sua prestazione d’opera professionale che difetta quindi del requisito dell’autonoma organizzazione;
2. La C.T.P. di Agrigento ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate rilevando che il contribuente ha utilizzato beni strumentali di rilevante entità per i quali ha indicato notevoli quote di ammortamento nei vari anni e inoltre ha sostenuto considerevoli spese per consumi ed altre spese documentate;
3. Ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1 e 2 e art. 3, lett. c), b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
Ritiene che:
1. il secondo motivo di ricorso è fondato (mentre il primo non coglie la ratio decidendi della CTR che si basa sull’accertamento in fatto di una autonoma organizzazione) in quanto sul punto dell’esistenza di fatto di una autonoma organizzazione la motivazione della CTR è generica e non fa riferimento a dati specifici rendendo cosi impossibile un controllo sulla congruità della motivazione;
2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Sicilia che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2010