Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12229 del 19/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.A. nella qualità di socia dell’Hotel Lausanne Sas, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. FOTI SALVATORE, giusta mandato che viene allegato in atti;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 28/2008 della Commissione Tributaria Regionale di GENOVA del 18.2.08, depositata il 20/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

IN FATTO E IN DIRITTO E.A. ha depositato ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 324/16/06 della C.T.R. Liguria, nel quale non risulta individuato l’intimato e che, in ogni caso, non è stato notificato ad alcuno.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2010

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