LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSENTINO ALFONSO MARIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI TORANO CASTELLO in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato SILVETTI CARLO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALABRETTA RENZO, CANNATARO MARIA GABRIELLA, giusta delibera della Giunta Comunale n. 71 del 12.5.08, e giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 807/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 12.4.07, depositata l’11/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;
udito per il controricorrente l’Avvocato Renzo Calabretta che insiste nell’inammissibilita’ del ricorso;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che aderisce alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
La Corte d’appello di Catanzaro con la sentenza impugnata con il ricorso in epigrafe, illustrato anche da memoria, al quale la parte intimata resiste con controricorso, confermando la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente, dipendente del Comune di Torano Castello con le mansioni di vigile urbano, inquadrato in categoria *****, diretta ad ottenere il superiore inquadramento in categoria ***** posizione economica *****.
La Corte di merito, sulla base degli ordini di servizio e della prova testimoniale, ha ritenuto che al L. non fosse stata attribuita la funzione di responsabile del servizio complessivo dell’intera area della vigilanza, condizione contrattualmente prevista, in alternativa ad altra certamente non ricorrente nella specie, per l’attribuzione della qualifica rivendicata.
L’unico motivo di ricorso denunzia omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio – erronea valutazione delle prove.
A norma dell’art. 366 bis c.p.c.,poiche’ nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603 e numerosissime altre conformi).
Il motivo non contiene tale momento di sintesi e costringe quindi la Corte ad enucleare il fatto decisivo dall’esposizione fattane dalla parte ricorrente, in contrasto con quanto previsto dalla disposizione cit. nell’interpretazione datane da ormai consolidata giurisprudenza.
Per altro verso, il motivo contiene censure inammissibili, proponendo a questa Corte una rilettura delle testimonianze e un diverso apprezzamento della documentazione esaminata dal giudice di merito.
Le considerazioni svolte nella memoria mirano a mettere in luce i vari passaggi dell’argomentazione del ricorso, dai quali dovrebbe desumersi che il fatto controverso era stato adeguatamente indicato.
In tal modo pero’ resta confermato l’avviso esposto in precedenza. Il momento di sintesi richiesto dalla giurisprudenza (ampiamente prevalente) di questa Corte mira infatti proprio ad evitare il tipo di operazione che il ricorrente chiede alla Corte di compiere.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1500,00 per onorari,. Nonche’ iva cpa e spese generali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010