LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10910/2008 proposto da:
D.P. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso l’avvocato IACCARINO CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVESTRO EDGARDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 28/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, D.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli in data 28/11/2007, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma a suo favore, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata di procedimento, in punto competenza del giudice a quo, durata del procedimento stesso e quantificazione dell’indennizzo.
Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli si è dichiarata territorialmente incompetente, relativamente al secondo grado del procedimento presupposto davanti al Consiglio di Stato.
Questa Corte, a sezioni unite (Cass. S.U. n. 6306 del 2010), ha ritenuto che la L. n. 89 del 2001, art. 3, si applichi pure nel caso che il giudizio presupposto si sia svolto, come nella specie, davanti al giudice amministrativo. Appare, in tal senso, incompetente territorialmente la Corte di Appello di Napoli, nel cui distretto si è svolto il giudizio di merito del procedimento presupposto;
competente sarà la Corte di Appello di Roma, con riferimento all’intero procedimento presupposto, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., richiamato dal predetto art. 3.
Va dunque rigettato il ricorso e cassato il provvedimento impugnato (anche con riferimento ai provvedimenti di merito assunti dal giudice a quo) , con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Certe rigetta il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Roma, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010