Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.12511 del 21/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 428-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo Studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1366/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2006 R.G.N. 580/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino l’INPS ed esponeva di avere presentato in data 24.2.2002 una domanda di invalidità civile; tale domanda era stata accolta, ma l’assegno relativo era stato erogato soltanto a partire dal 1.1.2004, in ragione del requisito reddituale relativo all’anno precedente.

Chiedeva che detta decorrenza fosse rettificata nel 1.1.2003. Previa costituzione ed opposizione dell’INPS, il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello il D. e la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado così motivando:

– il requisito reddituale va verificato con riferimento alla data della domanda e dal momento in cui si verificano i tre requisiti previsti (invalidità, disoccupazione, redditi inferiori ad un certo limite);

– poichè entro il 31.12.2002 l’attore aveva cessato di conseguire qualsiasi reddito ed aveva cessato l’attività di artigiano, ne consegue che ha diritto all’assegno “de quo” a far tempo dal 1.1.2003.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’INPS, deducendo un motivo.

D.B. ha prodotto delega ma non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, L. n. 153 del 1969, art. 26, L. n. 407 del 1990, art. 3, art. 1 del Regolamento di attuazione (D.M. n. 553 del 1992) della L. n. 407 del 1990, del D.L. n. 323 del 1996, art. 4 convertito con modificazioni nella L. n. 425 del 1996 e sostituito dalla L. n. 537 del 1993, art. 52. Sostiene parte ricorrente che l’accertamento delle condizioni per fruire della prestazione in argomento fa riferimento al reddito percepito nell’anno precedente.

Nella specie il 1.1.2003 il D. era in possesso del requisito sanitario, ma non del requisito reddituale, dato che aveva cessato l’attività lavorativa il 25.11.2002: pertanto il reddito del 2002 superava i limiti stabiliti e correttamente l’Istituto ha erogato la prestazione a partire dal 1.1.2004, atteso che nel 2003 non era stato percepito reddito.

4. Il ricorso è infondato. Questa Corte di Cassazione si è già occupata della questione con la sentenza 25.1.2007 n. 1664, la quale ha ritenuto che la L. n. 407 del 1990 non ha innovato il principio per cui una prestazione assistenziale può essere condizionata alla coesistenza dei requisiti reddituali, requisiti da verificarsi “in contemporanea” con l’erogazione, atteso che l’art. 3 ha previsto l’adozione del decreto attuativo “ai soli fini dell’accertamento”, ma nulla ha innovato in ordine alle condizioni reddituali per fruire delle prestazioni e non ha delegato il Ministro a innovare alla disciplina sostanziale delle prestazioni. Nè avrebbe potuto un decreto interministeriale, ai soli fini dell’accertamento dei requisiti reddituali, modificare una fonte primaria. Nella specie, la S.C. confermava la decisione della corte territoriale che, correttamente, ai soli fini dell’accertamento amministrativo, aveva ritenuto operante il D.M. nel quale, per motivi pratici, si faceva riferimento al reddito dell’anno precedente, nella previsione della permanenza del requisito reddituale secondo un criterio probabilistico. In sostanza, mentre in via amministrativa è legittimo accertare il reddito del richiedente con riferimento all’anno precedente, quando si discute in via giudiziaria circa la sussistenza del requisito reddituale in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi del reddito dell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa. Il principio è desunto dalla sentenza n. 12128.2003, la quale faceva riferimento alla sopravvenienza del requisito reddituale nel corso del giudizio, sopravvenienza della quale il giudice deve tenere conto.

5. Il principio è stato ripreso dalla sentenza pronunciata all’udienza del 26.1.2010 in causa INPS c/ S. ed è confermato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 35, commi 8 e 9 convertito con modificazioni nella L. n. 14 del 2009, comma 8: Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo comma 9: “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.

6. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non avendo l’attore svolto attività difensiva, non vi è luogo a pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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