Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.12582 del 21/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1975/2007 proposto da:

F.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 53055/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 6.6.05, depositato il 07/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

RILEVATO IN FATTO

che A.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 7 settembre 2005, con il quale la corte d’appello di Roma ha rigettato la sua domanda di riparazione del pregiudizio derivante dal ritardo ingiustificato di un processo dalla stessa iniziato davanti al giudice del lavoro di Napoli;

che il ricorso non è stato depositato;

che il p.g. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile.

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è improcedibile;

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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