Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.12640 del 24/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., (c.f. *****) rappresentato e difeso dall’avv. LOJODICE O., che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che per legge la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1657/2008 cron. della Corte d’appello di Lecce, depositato l’8 ottobre 2008;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Lecce ha rigettato la domanda proposta da S.A. per la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondergli l’equa riparazione per durata irragionevole di una causa di lavoro, promossa il 2 ottobre 2003 e conclusa il 13 ottobre 2006 con la dichiarazione di estinzione del processo.

Ricorre per cassazione S.A. e lamenta che non sia stata correttamente determinata la durata ragionevole del processo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, invero, può in linea di massima determinarsi in tre anni la durata ragionevole della procedura in primo grado e in due anni la durata ragionevole del giudizio di secondo grado.

Nel caso in esame, come bene hanno rilevato i giudici del merito, la dichiarazione di estinzione del processo, benchè assunta in forma di ordinanza, ebbe natura di sentenza, perchè pronunciata da giudice monocratico (Cass., sez. 3^, 3 luglio 2008, n. 18242, m. 605017). Ne consegue che con la dichiarazione di estinzione il giudizio di primo grado fu definito entro il termine di tre anni, previsto come ragionevole, secondo la giurisprudenza. Nè rileva quali siano state le ragioni di tale durata del giudizio, posto che, come ben evidenziato dai giudici del merito, le proroghe e i rinvii non furono disposti in misura abnorme.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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