Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.12733 del 25/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V. *****, P.F.

*****, P.G. *****, P.P. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PROFETA LORENZO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENRICO BAITONE S.A.S. ***** in persona del socio acc.rio e legale rappresentante pro tempore Sig. B.E., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BOFFA FRANCO, GALDINI GIOVANNI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1946/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 25/11/2004, depositata il 07/02/2005, R.G.N. 3082/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per la estinzione per rinuncia.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dai P. per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Torino (n. 1946 del 7.2.2005), nonchè il controricorso della soc. Baitone;

letto l’atto sottoscritto da ambedue le parti ed i rispettivi difensori con il quale le parti rinunciano agli atti;

rilevato che la rinunzia comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, senza la necessità di provvedere sulle spese del giudizio stesso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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