Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.12750 del 25/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 374/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 179/2005 del GIUDICE DI PACE di MELFI, del 4/11/05, depositata il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

PREMESSO IN FATTO

che il Sig. Z.D. propose opposizione, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., avverso verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura autovelox 104-C2;

che l’adito Giudice di pace di Melfi, nel contraddittorio con il Ministero dell’Interno, ha accolto l’opposizione, con la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo dell’omessa taratura del dispositivo utilizzato per l’accertamento;

che l’amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, cui non ha resistito l’intimato;

che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile, non avendo il Ministero ricorrente prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione di esso a mezzo del servizio postale (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008), dato che l’avviso prodotto è privo, in realtà, di qualsiasi attestazione della consegna del plico e di qualsiasi sottoscrizione;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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