Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.12909 del 26/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8178/2007 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26, presso lo studio dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONE Edoardo, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., L.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 111981/2006 del Giudice di Pace di NAPOLI del 15/02/06, depositata il 23/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI, che si riporta alle conclusioni scritte.

FATTO E DIRITTO

1. – Il Comune di Napoli impugna la sentenza n. 11981 del 2006 del Giudice di Pace di Napoli con la quale veniva accolta l’opposizione, proposta da F.M. e L.R., avverso il verbale di contestazione n. ***** del 27/9/2005 della Polizia Stradale di Napoli per infrazioni al Codice della Strada 2. – Il Giudice di Pace disponeva la comparizione delle parti indicando nel Comune di Napoli l’autorità cui era riferibile la sanzione ed accoglieva l’opposizione, condannando il Comune di Napoli alle spese.

3. – L’odierno ricorrente articola un unico motivo col quale deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva, competente essendo il Ministero dell’Interno, trattandosi di contravvenzione elevata dalla Polizia Stradale e non dalla Polizia Municipale di Napoli.

4. – Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.

5. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

6. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Come risulta dagli atti, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione è stata erroneamente effettuata al Comune di Napoli, mentre legittimato passivamente risultava essere il Ministero dell’Interno. La violazione dell’art. 101 c.p.c., comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza che va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo giudizio, ex art. 383 c.p.c., comma 3, ad altro giudice di pace, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Napoli), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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