Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.12990 del 27/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8441/2006 proposto da:

M.E., *****, elettivamente domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato LUCCI Antimo, con studio in 80137 NAPOLI, Via Foria n. 35 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL, *****, in persona del Consigliere Dr. S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 32, presso lo studio dell’avvocato ZACCHEO Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’AMICO MICHELE ANTONIO, con procura speciale del Dott. Notaio Renato GIACOSA in Milano, del 15.10.2008, repertorio 54.647;

R.G., *****, E S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PASSARO AMEDEO, con studio in 80137 NAPOLI, Piazza Cavour n. 19, 1^ piano, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

GENERALI ASSIC SPA *****;

– intimata –

sul ricorso 12742/2006 proposto da:

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, *****, in persona degli avv.ti M.F. e M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato;

– ricorrente –

e contro

M.E., INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL, R.G., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3455/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione Seconda Civile, emessa il 07/12/2005, depositata il 20/12/2005; R.G.N. 418/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Giuseppe BERTI per delega avv. Massimo ZACCHEO;

udito l’Avvocato Patrizia MARINO per delega avv. Oberdan Tommaso SCOZZAFAVA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E., quale locataria di immobile di proprietà della s.p.a. INA Assicurazioni conveniva davanti al tribunale di Napoli, quest’ultima, per sentire accertare e dichiarare che la comunicazione effettuatale dall’istituto non costituiva valida denuntiatio ai fini dell’esercizio da parte sua del diritto di prelazione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 109 e che essa non era decaduta da tale esercizio.

Si costituiva l’INA, che chiedeva il rigetto della domanda.

Veniva disposta la modifica del rito ordinario in quello speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c..

Si costituiva l’Auriga Immobiliare s.r.l., assumendo che l’immobile in questione era stato ad essa conferito dall’Unione Immobiliare, cessionaria del ramo di azienda dell’INA. Il Tribunale rigettava la domanda.

Proponeva appello l’attrice con atto di citazione.

Si costituivano l’Assicurazioni Generali s.p.a., subentrata all’INA, e la s.r.l. Iniziative immobiliari, subentrata ad Auriga Immobiliare.

Intervenivano in giudizio anche R.G. e S.L., acquirenti dell’immobile.

La corte di appello di Napoli con sentenza depositata il 20.12.2005, dichiarava l’appello inammissibile, perchè depositato in cancelleria oltre il termine previsto dall’art. 434 c.p.c., comma 2, ed in ogni caso improcedibile a norma dell’art. 348 c.p.c., comma 1.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.

Resistono con rispettivi controricorsi R.G. e S. L., Iniziative Immobiliari s.r.l. (che ha presentato memoria) e Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.; quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell’art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 447 bis, 414 e 415 c.p.c., art. 434 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 347 c.p.c., comma 1, art. 327 c.p.c., art. 348 c.p.c., comma 1, artt. 165, 166, 171 e 307, c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 3.

Ha ritenuto la ricorrente che nella fattispecie erroneamente la corte territoriale ha qualificato l’azione proposta come locatizia, con conseguente applicazione del rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c.; che, dovendosi applicare il rito ordinario, l’impugnazione era avvenuta nei termini e forme previste dalla legge.

Riteneva, inoltre, la ricorrente che nella specie non fosse ravvisabile neppure l’improcedibilità del ricorso, poichè il primo appello fu notificato entro l’anno ed il successivo atto di riassunzione fu iscritto a ruolo nei termini di cui all’art. 347 c.p.c..

2. Il motivo in parte è infondato ed in parte è inammissibile.

Indipendentemente dal punto se l’azione attinente all’esercizio della prelazione in tema di locazione urbana debba essere sottoposta al rito speciale di cui all’art. 44 7 bis c.p.c., in quanto trattasi di controversia che trae origine dal rapporto di locazione, come affermato in genere dalla giurisprudenza di merito(tuttavia vedasi, contra: Cass. 6/10/2005, n. 19473), va, in ogni caso, osservato che nella fattispecie il tribunale aveva disposto con ordinanza il mutamento del rito ordinario in quello speciale di cui all’art. 447 c.p.c..

Essendo stato il primo grado trattato con il rito speciale, indipendentemente dall’esattezza o meno di tale mutamento, allo stesso doveva necessariamente conformarsi anche l’impugnazione.

3.1. E’ giurisprudenza pacifica che, ove una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anzichè con quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. 14/01/2005, n. 682; Cass. 14/12/2007, n. 26294).

3.2. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’inammissibilità dell’impugnazione, perchè depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell’art. 434 c.p.c., comma 2, e, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, non trova deroga con riguardo all’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata irritualmente proposta nella forma della citazione, ancorchè questa sia suscettibile di convalidazione a norma dell’art. 156 c.p.c., u.c., trattandosi di inosservanza di un adempimento prescritto a pena di decadenza, dal quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. 12/03/2004, n. 5150; Cass. n. 11211/2003).

Nella fattispecie è pacifico che l’atto di appello proposto con citazione notificata il 21.10.2003 e successivamente riassunto, per mancata iscrizione a ruolo, con atto notificato il 26.1.2004, risulta depositato in cancelleria solo il 2.2.2004, oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 22.7.2002.

4. Il rigetto della prima censura rende inammissibile la seconda, relativa alla dichiarata improcedibilità dell’appello.

Infatti va osservato che , in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 9/09/2005, n. 19161).

5. Pertanto va rigettato il ricorso e va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalle Assicurazioni Generali s.p.a..

La ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalle resistenti.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalle resistenti, liquidate, per ciascuna, in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

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