LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1126-2009 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Toledo 121, presso lo studio degli avvocati OREFICE GENNARO e RENATO BONAJUTO, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, e RASPANTI RITA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6517/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 25.9.07, depositata il 04/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che L.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 4 ottobre 2007, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato l’inabilità permanente di esso ricorrente nella misura del cinquanta per cento, a seguito di infortunio sul lavoro, condannando l’INAIL alla costituzione della rendita corrispondente al suddetto grado di inabilità, con interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo arretrato al soddisfo;
che l’Istituto intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili;
che tale eccezione è fondata in relazione a quello concernente la tardività del ricorso, da esaminare con priorità rispetto agli altri;
che, infatti, come rilevato nella relazione ex art. 380 cod. proc. civ. – redatta nella ravvisata sussistenza delle condizioni per la trattazione del ricorso con il procedimento in camera di consiglio, il ricorso è stato notificato il 30 dicembre 2008, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1;
che, ai fini degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, neppure può avere qui rilievo l’accertamento della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario competente per la notificazione, posto che, come si evince dalla data di conferimento della procura speciale al difensore indicata nel 20 novembre 2008, unica data apposta in calce all’atto, questo è stato formato oltre il suddetto termine d’impugnazione;
che pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza che si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010