Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.13140 del 28/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Arcate s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Signora C.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Savoia, n. 33, presso l’Avvocato Vescuso Giuseppe che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Roma, via A. Catalani, n. 26, presso l’Avvocato Enrico D’Annibale, rappresentato e difeso dall’Avvocato Barone Edoardo per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/41/04 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16.4.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 aprile 2010 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito, per la ricorrente, l’Avvocato Bruccoleri, per delega;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- La ditta Arcate s.r.l. chiede annullarsi la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata in materia di ICI, articolando due motivi di ricorso, concernenti rispettivamente violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, aveva conferito rituale procura al difensore “sulla copia depositata all’ufficio comunale”; e che la sentenza impugnata sarebbe annullabile, sia per non avere pronunziato sull’eccezione di prescrizione degli avvisi di liquidazione opposti, sia per non aver considerato l’illegittimita’ di questi, emessi senza previa notifica della rendita catastale attribuita o modificata e contenenti la richiesta di somme a titolo di sanzioni ed interessi, asseritamente non dovuti.

Solleva inoltre eccezione d’illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2 per contrasto con l’art. 53 Cost., in quanto il metodo impositivo e di calcolo dell’ICI violerebbe il criterio di capacita’ contributiva.

1.2.-. Il comune di Napoli resiste mediante controricorso.

2.- Questioni pregiudiziali.

2.1.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, poiche’ manca del tutto l’esposizione sommaria dei fatti della causa; ne’ dal contesto del ricorso medesimo e’ possibile ricavare una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia, dello svolgimento del processo, delle posizioni in esso assunte dalle parti e dell’oggetto dell’impugnazione (S.U. n. 11653/2006); carenza cui questo giudice di legittimita’ non puo’ sopperire consultando altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata (fra le piu’ recenti, Cass. nn. 2831/2009, 15808/2008, 16315/2007, 2097/2007, 7825/2006), la cui parte narrativa, nella specie, neppure e’ riprodotta per esteso nel ricorso (Cass. nn. 19100/2006, 19237/2003, 3747/2003).

2.2.- Il controricorso, che fa riferimento all’esposizione dei fatti della causa contenuta nella sentenza impugnata, e’ tuttavia ammissibile, poiche’ l’art. 370 c.p.c., comma 2, dichiara applicabili al controricorso le norme dei precedenti artt. 365 e 366 c.p.c. “in quanto possibile”; cosicche’ risulta condivisibile la giurisprudenza che ritiene sufficiente, per l’ammissibilita’ di tale atto processuale, il richiamo, in esso contenuto, alla parte narrativa della sentenza in esame (S.U. n. 1049/1997; Cass. nn. 5400/2006, 2262/2006, 241/2006; contro, Cass. n. 14474/2004).

2.3.- Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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