Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13184 del 28/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19835/2006 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato RUSSO MARIA STELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato VALORI Alfonso, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto N. 47/05 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del 4/05/05, depositato il 10/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p.1.- La Corte d’appello di L’Aquila – adita da S.F. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo civile iniziato il 5.12.1981 dinanzi al Tribunale di Macerata e definito con sentenza del 25.7.2003 – con decreto del 10.5.2005 ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale nonchè al rimborso delle spese processuali.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato la durata complessiva del giudizio in 21 anni, ha evidenziato la richiesta di rinvii di molte udienze per trattative, dell’applicazione per tre volte dell’art. 309 c.p.c., e anche la cancellazione della causa dal ruolo, mentre ha imputato all’Amministrazione il differimento della trattazione per complessivi due anni.

Per la cassazione di tale decreto S.F. ha proposto ricorso affidato a otto motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Acquisite le requisitorie scritte del P.G. – il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento dei rimanenti – il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.2. – Il ricorso – di cui è stata richiesta la notificazione a mezzo posta – non risulta notificato, non essendo stato depositato l’avviso di ricevimento.

Pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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