LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10667/2006 proposto da:
ERCOLANO & PARISI SNC *****, in persona del legale rappresentante pro tempore P.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 14, presso lo studio dell’avvocato FALCONE SERGIO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANASTASIO Teodoro, ESPOSITO GIUSEPPE quuest’ultimo con studio – in 80069 VICO EQUENSE (NA) Via San Ciro, 30 con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato SPANI GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato SGUANCI Alfredo con delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 267/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione Terza Civile, emessa il 3/02/2005; depositata il 18/02/2005;
R.G.N. 2859/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che con atto del 26 aprile 2010 A.A. e la Ercolano & Parisi s.n.c. hanno rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza del 18 febbraio 2005 della Corte di appello di Napoli, sottoscrivendo il relativo atto con firme autenticate;
ritenuto che la procedura è regolare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
PQM
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
La Corte dichiara estinto il giudizio; per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010