Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13200 del 31/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17655/2006 proposto da:

C.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DE BLASIIS Dario, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERIGNOLA ***** in persona del Sindaco pro tempore p.a. M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENDINE Renato giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2005 del GIUDICE DI PACE di CERIGNOLA, emessa il 30/4/2005, depositata il 11/05/2005, R.G.N. 261/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/05/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 199/2005, depositata il 14 maggio 2005, il GdP di Cerignola ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta da C.G. contro il Comune di Cerignola.

La C. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per avere la ricorrente del tutto omesso l’esposizione anche solo sommaria dei fatti, come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3.

Ciò preclude anche la possibilità di valutare l’altra eccezione di inammissibilità, proposta dal resistente, sotto il profilo che il valore della causa supererebbe il limite entro il quale il giudice di pace può decidere secondo equità, sicchè l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con appello.

Non sono stati dedotti, infatti, elementi sufficienti a consentire la precisa individuazione del valore.

4.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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