Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.13277 del 31/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30923/2006 proposto da:

CARROZZERIA EUROPEA DI AMABILE SABATO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAYNE MONICA, rappresentata e difesa dall’avvocato BARRACANO ALESSANDRO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato SADURNY CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AIELLO DOMENICO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1414/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/09/2005 r.g.n. 1679/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE LA CORTE:

rilevato che, con sentenza depositata il 6 settembre 2005, la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Carrozzeria Europea di Amabile Sabato & C. s.n.c. nei confronti di D.F. avverso la sentenza in data 17 ottobre 2003, con la quale il Tribunale di Salerno, adito quale giudice del lavoro, aveva condannato l’appellante a pagare all’appellato la somma di Euro 94.606,37 – oltre accessori -, quali differenze retributive dovute in esecuzione di un rapporto di lavoro tra le parti intercorso tra il 1 aprile 1974 e il 31 dicembre 1998;

che tale pronuncia è stata motivata con la considerazione che l’appello era stato proposto dal legale rappresentante della società anzichè dal liquidatore, essendo stata la società posta in liquidazione in data antecedente alla proposizione dell’appello;

che, con ricorso notificato il 30 ottobre 2006, la Carrozzeria Europea ha chiesto la cassazione della sentenza, deducendo che l’appello era stato proposto dalla persona fisica di colui che prima aveva ricoperto l’incarico di amministratore e legale rappresentante e poi era stato nominato liquidatore della società e sostenendo che pertanto l’appello avrebbe dovuto essere esaminato nel merito dalla Corte territoriale;

che D.F. ha resistito alle domande con proprio controricorso, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso;

rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto è stato notificato in data 30 ottobre 2006, a distanza di oltre un anno dal deposito in cancelleria della sentenza impugnata avvenuta il 6 settembre 2005 e pertanto nell’inosservanza del termine “lungo” di un anno stabilito, a pena di decadenza dell’impugnazione, dall’art. 327 c.p.c., comma 1, al quale non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3;

ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo la società decaduta dal potere di proporlo;

che alla pronuncia di inammissibilità consegue il regolamento delle spese di questo giudizio ispirato al criterio della soccombenza, operato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a D.F. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 16,00 per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per onorari, che distrae agli avv.ti Antonio Aiello e Claudio Sadurny.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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