LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.T.D., domiciliata in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. MONTI Silvio giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
H.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi 189, presso l’avv. TEOFILI Mario, che con l’avv. Sergio Gristina lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1461 dell’11.8.2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell’11.5.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11.8.2006 la Corte di appello di Firenze, ritenendo infondata sia l’impugnazione principale della moglie che quella del marito, confermava la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Livorno aveva pronunciato la separazione fra i coniugi H.M.M. e R.T.D., stabilendo inoltre a carico del marito un assegno mensile di Euro 150,00 ciascuno, in favore della moglie e della figlia S..
Avverso la decisione R. proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva con controricorso H..
La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica dell’11.5.2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il solo motivo di impugnazione R. ha denunciato vizio di motivazione lamentando la mancata indicazione, da parte della Corte di appello, degli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento. Per di più la Corte avrebbe omesso di considerare: a) che H. avrebbe acquistato nel 2000 un appartamento a *****, per poi rivenderlo nel ***** per 59.000 sterline ed acquistarne uno ulteriore nel *****, unitamente alla sua compagna, per il prezzo di 84.000 sterline; b) che lo stesso aveva cessato di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore della figlia, circostanza che avrebbe consentito la rideterminazione di quello stabilito in favore della moglie; c) che la documentazione prodotta da H. a sostegno di quanto rappresentato in ordine alla propria capacità reddituale sarebbe stata inconsistente e priva di pregio; d) che la Corte di appello a torto avrebbe espresso riserve sulla idoneità dei documenti depositati dalla T.D. in quanto redatti in lingua inglese, e ciò poichè, ove ritenuto opportuno, avrebbe potuto ovviare all’inconveniente denunciato, facendo ricorso ad un traduttore.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..
Con il solo motivo di impugnazione T.D. ha infatti denunciato vizio di motivazione, con riferimento al quale il sopra citato articolo stabilisce che, in tal caso, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso per il cui esame la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a giustificare la decisione.
La censura del vizio di motivazione deve dunque contenere, alla stregua della detta normativa, un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti e che trovi collocazione in una parte del motivo che si presenti a ciò destinata.
Nella specie, viceversa, la ricorrente ha omesso di delineare tale momento di sintesi, e ciò comporta che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente, soccombente, va infine condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010