Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.13436 del 01/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25685/2006 proposto da:

F.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIABRFRA 115, presso lo studio dell’avvocato MANCHISI Michele, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GIANCO AUDINO S.N.C. *****, A.G.G.

*****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 453/2006 del TRIBUNALE di LATINA, Sezione Prima Civile, emessa il 6/12/2005, depositata il 21/02/2006, R.G.N. 2384/1997;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza de 11/05/2010 da Consigliere Doti. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato MICHELE MANCHISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 592/1996 il Pretore di Latina intimava a F. M. il pagamento di L. 4.172.481 a favore della Gianco Audino S.n.c..

Con sentenza in data 6 dicembre 2005 – 21 febbraio 2006 il Tribunale di Latina rigettava l’appello della F. e la condannava al pagamento delle spese del grado.

Il Tribunale osservava,per quanto interessa: il giudizio d’appello traeva origine da opposizione ad un precetto fondato su decreto ingiuntivo non opposto, con la conseguenza che ogni questione attinente al merito rimaneva preclusa; era infondata l’eccezione relativa alla costituzione in giudizio della ditta Audino poichè non vi era motivo per ritenere che la procura fosse limitata alla sola fase esecutiva.

Avverso la suddetta sentenza la F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Ditta Audino non ha espletato attività difensiva.

La ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile. In primo luogo viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la assolutamente inadeguata esposizione dei fatti di causa, con particolare riferimento allo svolgimento del processo.

Occorre al riguardo ribadire che (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 13550 del 2004), ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena d’inammissibilità per il ricorso per cassazione è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate.

La ricorrente non ha soddisfatto il principio sopra ribadito poichè nel ricorso risultano omesse: la descrizione dei fatti che avevano ingenerato la controversia, la posizione delle parti e le difese spiegate in giudizio dalle stesse, le statuizioni adottate dal primo giudice e le ragioni a esse sottese.

Ma, soprattutto, la formulazione dei motivi non è in armonia con il disposto dell’art. 366 c.p.c..

Il primo motivo lamenta vizi della motivazione. Oggetto della doglianza è la procura conferita dalla società Gianco Audino al proprio difensore, ma esso viene trattato senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e senza addurre specifiche argomentazioni critiche alla sentenza impugnata (sostanzialmente ci si limita a riproporre la tesi rigettata dal Tribunale). Inoltre vi è riferimento ad altra sentenza del Pretore di Latina di cui non viene spiegata la rilevanza ai fini del giudizio de quo e nei cui confronti non viene rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per mancata corrispondenza tra la decisione e la domanda. Ma questa censura è del tutto priva delle necessarie argomentazioni a sostegno.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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