LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.
MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell’avvocato BLASI FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALI GIULIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTI RODOLFO, giusta procura speciale che viene allegata in atti;
– controricorrente –
e contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 380/2 008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del 15.4.08, depositata il 14/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 28 luglio 2009 P.S. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 14 giugno 2008 dalla Corte d’Appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, aveva ridotto la somma dovutale in solido dalla Fondiaria e da C. M. a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale.
La Fondiaria – Sai ha resistito con controricorso, mentre il C. non ha espletato attivita’ difensiva.
2 – Il ricorso e’ inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 che impone la specificazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Invece il ricorso e’ stato articolato in due parti, intitolate, rispettivamente, “sull’an” e “sul quantum”, senza specificare quali siano i profili di violazione delle previsioni dell’art. 360 c.p.c. azionati. Solo al termine dell’esposizione delle argomentazioni a sostegno si fa riferimento al n. 5 della norma indicata.
3. – Inoltre la formulazione del ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
La ricorrente non adduce specifici motivi di censura. Dopo aver esposto le argomentazioni rispettivamente attinenti all’an e al quantum, formula tre quesiti, i primi due dei quali danno per scontati elementi fattuali riferiti in modo non conforme alla sentenza impugnata e si riferiscono all’art. 2054 c.c. di cui non e’ stata denunciata la violazione, cosi’ come non e’ stato effettuato alcun richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 3 che riguarda il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il terzo quesito chiede una verifica della correttezza nel merito della decisione impugnata e richiama una norma di diritto (art. 118 disp. att. c.p.c.) di cui non era stata denunciata la violazione e in riferimento alla quale non viene postulata l’enunciazione di alcun principio.
4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010