Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13602 del 04/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. c.f. ***** (ricorso non notificato, iscritto d’ufficio con certificato negativo);

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il 10/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: esso possa essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso notificato il 2 aprile 2008 a S.F. il quale, con ricorso notificato il 25 febbraio 2008,aveva impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 600 del 2007 – in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR per la Campania – senza provvedere al deposito del ricorso;

che ai sensi dell’art. 369 c.p.c. al mancato deposito consegue l’improcedibilita’ del ricorso;

che il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida nella misura di Euro millecento/00.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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