LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.F. c.f. ***** (ricorso non notificato, iscritto d’ufficio con certificato negativo);
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il 10/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: esso possa essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato controricorso notificato il 2 aprile 2008 a S.F. il quale, con ricorso notificato il 25 febbraio 2008,aveva impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 600 del 2007 – in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR per la Campania – senza provvedere al deposito del ricorso;
che ai sensi dell’art. 369 c.p.c. al mancato deposito consegue l’improcedibilita’ del ricorso;
che il ricorrente va condannato alle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida nella misura di Euro millecento/00.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010