Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13773 del 08/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14341/2009 proposto da:

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.V.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 68/08 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO del 30/04/08, depositata l’08/05/200;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

RITENUTO IN FATTO

che il Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno, con ricorso del 9- 12 giugno 2009, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Ascoli Piceno dell’8 maggio 2008, con il quale il Giudice adito ha dichiarato nullo il decreto di espulsione emesso dal Vice Prefetto Vicario di Ascoli Piceno in data 2 gennaio 2008 nei confronti di L.V., osservando che “l’adozione di provvedimenti di espulsione da parte del Prefetto non può essere delegata ad altri, così come previsto dalla normativa vigente”;

che L.V., benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso merita accoglimento;

che, infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9094 del 2003, 20686 e 28858 del 2005);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, e la relativa causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Ascoli Piceno, in persona di altro magistrato, il quale si uniformerà al qui ribadito principio di diritto e provvederà ad esaminare le ulteriori questioni poste dal ricorso di L. V., provvedendo altresì a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Ascoli Piceno, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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