Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13777 del 08/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAVIA ENRICO;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento n. R.G. 8770/09 del GIUDICE DI PACE di BARI depositato l’11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

RITENUTO IN FATTO

che K.E., con ricorso depositato in data 16 luglio 2009, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Bari dell’11 giugno 2009, con il quale il Giudice adito ha convalidato il provvedimento del Questore di Terni, con il quale era stato disposto il trattenimento del ricorrente presso il C.I.E. di ***** – *****;

che il ricorso per cassazione non risulta ne’ sottoscritto dalla parte ne’ notificato ad alcuno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso e’ inammissibile;

che, infatti, avverso la pronuncia del Giudice di pace – che decide sulla convalida del provvedimento del questore con il quale e’ disposto il trattenimento presso il C.I.E. – e’ ammesso il ricorso per cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 6), disciplinato in generale dalle disposizioni sulle impugnazioni, di cui all’art. 323 c.p.c. e segg., nonche’, in particolare, da quelle concernenti il ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 c.p.c. e segg.;

che, nella specie, come gia’ rilevato, il ricorso per Cassazione non risulta ne’ sottoscritto dalla parte (art. 366 c.p.c.) ne’, soprattutto, notificato ad alcuno;

che pertanto, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 20509, 19048 e 19046 del 2007), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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