Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13778 del 08/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ARENA LAURA, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento n. R.G. 97/05 del GIUDICE DI PACE di CASERTA depositato il 25/06/09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

RITENUTO IN FATTO

che B.E., con ricorso depositato in data 8 settembre 2009, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Caserta del 25 giugno 2009, con il quale il Giudice adito ha convalidato il provvedimento del Questore di Caserta, con il quale era stato disposto l’accompagnamento alla frontiera della ricorrente;

che il ricorso per cassazione non risulta sottoscritto da difensore munito di procura speciale ne’ notificato ad alcuno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso e’ inammissibile;

che, infatti, avverso la pronuncia del Giudice di pace – che decide sulla convalida del provvedimento del questore con il quale e’ disposto l’accompagnamento alla frontiera – e’ ammesso il ricorso per Cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis), disciplinato in generale dalle disposizioni sulle impugnazioni, di cui all’art. 323 c.p.c. e segg., nonche’, in particolare, da quelle concernenti il ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 c.p.c. e segg.;

che, nella specie, come gia’ rilevato, il ricorso per cassazione non risulta sottoscritto da difensore munito di procura speciale (art. 365 c.p.c.) ne’, soprattutto, notificato ad alcuno;

che pertanto, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 20509, 19048 e 19046 del 2007), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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