Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.13822 del 09/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17985/2006 proposto da:

AZZURRA SRL ***** in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato MORETTI Marco, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M. *****, F.E.

*****, F.P. *****;

– intimati –

sul ricorso 20385/2006 proposto da:

F.M., F.E., F.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato FALCO ANDREA giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

AZZURRA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato MORETTI MARCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, Sezione Seconda Civile, emessa il 7/12/2005, depositata il 31/01/2006, R.G.N. 1015/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/04/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per la estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente principale Azzurra srl ed i ricorrenti incidentali F.M. ed E. e F.P., con atti entrambi depositati il 7.4.2010, hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi – principale (R.G. 17985/2006) ed incidentale (R.G. 20385/2006) – dagli stessi proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia in data 31.1.2006.

Gli atti di rinuncia sono regolari e sono stati accettati dalle controparti.

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Va, quindi, dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza che debba provvedersi alle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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