Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.13861 del 09/06/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31785-2006 proposto da:

D.R.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO A.

FOCHETTI 28 C/O DI IACOVO T., presso lo studio legale PIROLA PENNUTO ZEI & ASS., rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINI STEFANO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2006 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO, depositata il 04/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnativa degli avvisi di liquidazione relativi all’ICI per le annualità 1993, 1994, 1995 e 1996, contestati dalla contribuente D.R.M.T., che lamentava, tra l’altro, la mancata previa notifica della nuova rendita catastale utilizzata dal Comune per l’emissione degli avvisi “de quibus”.

Il ricorso era rigettato in prime cure per regolarità dell’operato del Comune di Campobasso. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale La contribuente propone ricorso per Cassazione con unico motivo.

L’ente territoriale resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia/violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, perchè, nella specie, la rendita catastale era stata notificata soltanto in data 28.10.2000 contestualmente agli avvisi di liquidazione della maggiore imposta, con la conseguenza che, non potendo essa avere efficacia retroattiva, quegli atti andavano annullati.

Il motivo, più che infondato, è inammissibile.

Infatti la ricorrente ha omesso di concludere l’illustrazione della censura con la formulazione del prescritto quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. necessario nella specie, trattandosi di decisione pubblicata il 4.7.2006. In particolare la parte doveva indicare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia il diverso principio che essa ricorrente assumeva corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. Persino la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni avrebbe reso il ricorso “de quo” inammissibile, e perciò a maggior ragione la carenza totale di esso (Cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 11210 del 2008, n. 3519 del 2008).

Pertanto il presente gravame deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.100,00 (millecento/00), di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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