LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
R.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 70/2 005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO, depositata il 30/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2010 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnativa dell’avviso di liquidazione relativo all’ICI per le annualita’ 1997, 1998 e 1999 contestato da R.A.M. che lamentava, tra l’altro, il difetto di motivazione di quell’atto e la mancata previa notifica delle nuove rendite catastali utilizzate dal Comune per l’emissione degli atti “de quibus”.
Il ricorso era accolto in prime cure, per presunto errore nella determinazione della rendita, e percio’ per mancata variazione a seguito del cambio di destinazione a deposito. La decisione era confermata in appello per vizio di motivazione dell’avviso impugnato D.Lgs. n. 32 del 2001, ex art. 6 e per irretroattivita’ della nuova rendita attribuita, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Campobasso propone ricorso per Cassazione con unico motivo.
La contribuente non si e’ costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 4 nonche’ contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto il giudice di merito: a)avrebbe fondato la propria decisione su presunta carente motivazione dell’atto esecutivo impugnato; b) nella specie, la rendita catastale, quand’anche ne fosse stata effettivamente omessa la notifica, non doveva essere autonomamente notificata, trattandosi di atto inerente a periodo d’imposta anteriore al 31.12.1999.
Il motivo e’ fondato.
Quanto alla prima doglianza va rilevato che l’atto esecutivo impugnato non doveva contenere il contenuto di quello attributivo della rendita, ovvero non doveva averne l’allegazione, bastando soltanto che gli elementi del nuovo parametro vi fossero contenuti, consentendo all’interessata di approntare la difesa, come avvenuto nella specie.
Ne’ la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6 che ha modificato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 con l’aggiunta del comma 2 bis, circa la piu’ ampia motivazione dell’atto esecutivo, puo’ dispiegare la sua efficacia nel caso in esame, trattandosi di imposta relativa agli anni 1997 – 99, nei quali la normativa in vigore era meno restrittiva.
In ordine poi al secondo profilo va rilevato che il giudice di merito, peraltro, ometteva di considerare che nel caso di specie si trattava di rendite attribuite entro il 31 dicembre 1999. Orbene, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, la notifica degli atti impositivi che recepiscano quelli attribuitivi (o modificativi) di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 costituisce (senza alcun obbligo di allegazione: v. Cass. n. 8932/2005) ad ogni effetto notifica anche della rendita “de qua”, che puo’ essere impugnata, unitamente all’atto impositivo che l’ha recepita, entro sessanta giorni dalla predetta notificazione.
Cio’ posto, per gli atti comportanti attribuzione adottati entro il 31 dicembre 1999, ancor quando successivamente notificati, il Comune puo’ legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione, non potendo trovare applicazione l’art. 74, comma 1, della medesima novella, concernente la diversa ipotesi in cui l’attribuzione della rendita catastale non solo sia stata notificata, ma anche effettuata dopo il primo gennaio 2000 (v. Cass. nn. 26396 e 8932 del 2005).
Poiche’ sia l’attribuzione delle rendite in data antecedente al 31 dicembre 1999 sia la mancata impugnazione delle medesime da parte di R. costituivano dato pacifico in giudizio nel caso di specie, allora il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere senz’altro rigettato.
Pertanto il ricorso del Comune di Campobasso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, e compensa le spese dell’intero processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010