LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in N ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato BASURTO MASSIMO;
– ricorrente –
e contro
PREFETTURA LECCE in persona del Prefetto pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 608/2005 del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il 03/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2010 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.G. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 608/05 con la quale il giudice di pace di Lecce rigettava l’opposizione proposta da esso B. avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 172 C.d.S., comma 8 accertata dalla Polizia Stradale di Lecce in data *****.
L’intimato Prefetto di Lecce non ha svolto attivita’ difensiva in sede di legittimita’.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima dell’esame dei motivi di ricorso e’ necessario rilevare di ufficio (trattandosi di questione attinente ad un presupposto processuale costituito dalla legittimazione a contraddire) che il giudizio di opposizione promosso dal B. – relativo ad un verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. redatto dalla Polizia Stradale di Lecce – si e’ svolto nei confronti del Prefetto di Lecce al quale l’atto di opposizione era stato notificato.
La legittimazione passiva al detto giudizio spetta invece al Ministero dell’Interno, essendo questa l’Amministrazione Centrale cui appartiene il Corpo della Polizia Stradale ed avendo inoltre detto Ministero specifiche competenze in materia di circolazione stradale nonche’ il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre Amministrazioni centrali. Sicche’ del tutto erroneamente deve ritenersi essere stata evocata, nel giudizio di opposizione introdotto dal B., la Prefettura di Lecce.
Va precisato che l’errata instaurazione del contraddittorio e’ da attribuirsi all’attivita’ dell’ufficio giudiziario procedente, il che impone la cassazione della sentenza con rimessione degli atti allo stesso Giudice di Pace (in persona di altro magistrato onorario) per la trattazione del ricorso, previa rinnovazione della notifica al Ministero dell’Interno. Trattandosi infatti di errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio, non e’ ravvisabile la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarita’ sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice (in tali sensi sentenza di questa Corte a Sezioni Unite 2006/3117).
P.Q.M.
LA CORTE pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Lecce in persona di altro magistrato onorario.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010